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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Autorita' internazionale dei fondi marini, fatto a Kingston il 27 marzo 1998.

Art. 20

Articolo 20
DENUNCIA
1. Ogni Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denunzia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo se quest'ultima indica una data ulteriore.
2. In caso di denuncia, ogni Stato Parte rimarra' tenuto ad adempiere ad ogni obbligo previsto nel presente Protocollo, al quale in forza del diritto internazionale a prescindere dal Protocollo.