Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.