N NORME. red.it

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 3

All'articolo 1, al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».
All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».
All'articolo 4, al comma 1:
alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'essere umano»;
alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».
All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola: «produzione» e' sostituita dalla seguente: «riproduzione».
All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico» sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».
All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo 4».
All'articolo 10:
al comma 3, lettera a), la parola: «e» e' soppressa;
al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».