Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.
Art. 13
Articolo 13
I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.
I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.