N NORME. red.it

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997.

Art. 12

Articolo 12
Abolizione di restrizioni in materia di cambio

Senza essere assoggettato ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita':
a) il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in qualsiasi moneta;
b) il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualunque paese e convertire tutte le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta;
c) il Tribunale puo' ricevere, detenere, negoziare, trasferire o convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al riguardo.
2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta valere da uno Stato Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.