Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997.
Art. 12
Articolo 12
Abolizione di restrizioni in materia di cambio
Senza essere assoggettato ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita':
a) il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in qualsiasi moneta;
b) il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualunque paese e convertire tutte le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta;
c) il Tribunale puo' ricevere, detenere, negoziare, trasferire o convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al riguardo.
2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta valere da uno Stato Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.
Abolizione di restrizioni in materia di cambio
Senza essere assoggettato ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita':
a) il Tribunale puo' detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in qualsiasi moneta;
b) il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualunque paese e convertire tutte le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta;
c) il Tribunale puo' ricevere, detenere, negoziare, trasferire o convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al riguardo.
2. Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta valere da uno Stato Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.