Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.
Art. 21
Art. 21
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente e' collegato con il sistema di alimentazione del motore.
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente e' collegato con il sistema di alimentazione del motore.