Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte e' vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico