Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.
Art. 21
Articolo 21
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento.
3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente necessaria per terminare l'istruzione o la formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una persona puo' usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento.
3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente necessaria per terminare l'istruzione o la formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una persona puo' usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.