Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
Art. 20
ARTICOLO 20 - ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilita' assegnategli.
2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.
1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all'articolo 19, dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilita' assegnategli.
2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformita' al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.