Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.
Art. 20
Articolo 20
1 Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonche' a tutte le sentenze la cui esecuzione e' oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri.
2 Il nuovo criterio di ricevibilita' inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilita'.
1 Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonche' a tutte le sentenze la cui esecuzione e' oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri.
2 Il nuovo criterio di ricevibilita' inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilita'.