Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
Accordo - art. IV
Articolo IV
Status giuridico
Il Segretariato godra' della personalita' giuridica, in particolare, ha la capacita' di:
a) stipulare contratti; b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di stare in giudizio.
Nell'ambito della sede di Bolzano, il Segretariato potra' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite dalle Decisioni della Conferenza delle Alpi. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede di Bolzano, o in altro luogo sito in Italia, di concerto con le autorita' italiane competenti.
Status giuridico
Il Segretariato godra' della personalita' giuridica, in particolare, ha la capacita' di:
a) stipulare contratti; b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di stare in giudizio.
Nell'ambito della sede di Bolzano, il Segretariato potra' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite dalle Decisioni della Conferenza delle Alpi. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede di Bolzano, o in altro luogo sito in Italia, di concerto con le autorita' italiane competenti.