Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.
Art. 13
Art. 13.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali esse abbiano aderito.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali esse abbiano aderito.