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Istituzione della Festa nazionale dei nonni.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. E' istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della societa' in generale.
2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce le opportune direttive affinche', in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella societa'.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all' (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

Art. 2.

1. E' istituito il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», in favore dei nonni che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente piu' meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso di spese.
3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 non e' valida se non e' controfirmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Possono far parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano compiuto i sessantacinque anni.
5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia» a coloro i quali abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ---------