Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 240.220 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.950 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero de-gli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL PARAGUAY
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay (qui di' seguito denominati le Parti Contraenti), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza, non solo a livello politico ma anche attraverso piu' sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,
hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL PARAGUAY
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay (qui di' seguito denominati le Parti Contraenti), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza, non solo a livello politico ma anche attraverso piu' sviluppate relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,
hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
Art. 2
Articolo 2
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e di ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e di ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Art. 3
Articolo 3
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali.
Le Parti Contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali ed accademiche, ivi compresi gli Istituti di Cultura e le associazioni culturali.
Le Parti Contraenti si impegnano a garantire le migliori facilitazioni possibili per l'avvio ed il funzionamento delle predette iniziative.
Art. 4
Articolo 4
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiore, mediante l'attivazione di cattedre e di lettorati.
Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiore, mediante l'attivazione di cattedre e di lettorati.
Art. 5
Articolo 5
Le due Parti Contraenti favoriranno la conoscenza reciproca dei sistemi di istruzione e dei metodi d'insegnamento, attraverso scambi e collaborazione tra le rispettive Amministrazioni interessate.
Le due Parti Contraenti favoriranno la conoscenza reciproca dei sistemi di istruzione e dei metodi d'insegnamento, attraverso scambi e collaborazione tra le rispettive Amministrazioni interessate.
Art. 6
Articolo 6
Ciascuna delle due Farti Contraenti offrira', su base di' reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei' settori umanistico, artistico e scientifico.
Ciascuna delle due Farti Contraenti offrira', su base di' reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario o presso istituzioni similari quali Accademie e Conservatori, nei' settori umanistico, artistico e scientifico.
Art. 7
Articolo 7
Le Parti' Contraenti rafforzeranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica, narrativa e poesia dell'altra Parte Contraente.
Le Parti' Contraenti rafforzeranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica, narrativa e poesia dell'altra Parte Contraente.
Art. 8
Articolo 8
Le due Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.
Le due Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.
Art. 9
Articolo 9
Le Parti Contraeteti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti Contraeteti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Art. 10
Articolo 10
Le Parti' Contraenti incoraggeranno la collaborazione fra i rispettivi Archivi, Biblioteche e Musei', attraverso l'interscambio di materiali e di esperti.
Le Parti' Contraenti incoraggeranno la collaborazione fra i rispettivi Archivi, Biblioteche e Musei', attraverso l'interscambio di materiali e di esperti.
Art. 11
Articolo 11
Le Parti Contraenti favoriranno l'interscambio di informazioni ed incontri su aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.
Le Parti Contraenti favoriranno l'interscambio di informazioni ed incontri su aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.
Art. 12
Articolo 12
Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Art. 13
Articolo 13
Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi.
Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi.
Art. 14
Articolo 14
Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso:
- gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano nei settori della scienza di base ed applicata;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e di tecnici a corsi di perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di congressi, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.
Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi attraverso:
- gli accordi ed i progetti fra istituzioni dei due Paesi che operano nei settori della scienza di base ed applicata;
- la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico;
- lo scambio di docenti e ricercatori;
- la partecipazione di ricercatori e di tecnici a corsi di perfezionamento ed aggiornamento scientifico e tecnologico;
- l'organizzazione di congressi, seminari ed esposizioni scientifiche;
- lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.
Art. 15
Articolo 15
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore archeologico attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e faciliteranno le attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Paraguay.
Le Parti Contraenti stimoleranno e sosterranno le iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro dei patrimonio culturale e paesaggistico.
Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel settore archeologico attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e faciliteranno le attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Paraguay.
Le Parti Contraenti stimoleranno e sosterranno le iniziative volte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro dei patrimonio culturale e paesaggistico.
Art. 16
Articolo 16
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e societa' di gestione.
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e societa' di gestione.
Art. 17
Articolo 17
Le parti Contraenti si impegnano a collaborare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali. e concordano nell'adottare le misure opportune a tale fine.
Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.
Le parti Contraenti si impegnano a collaborare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali. e concordano nell'adottare le misure opportune a tale fine.
Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.
Art. 18
Articolo 18
Per dare applicazione al presente Accordo, le due parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si, riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare lo sviluppa della cooperazione culturale e redigere programmi esecutivi pluriennali.
Per dare applicazione al presente Accordo, le due parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si, riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni quattro anni, incaricata di esaminare lo sviluppa della cooperazione culturale e redigere programmi esecutivi pluriennali.
Art. 19
Articolo 19
li presente Accordo entrera' in vigore alta data di ricezione della seconda delle due notifiche can cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive iegislazioni per l'entrata. in vigore dell'Accordo.
li presente Accordo entrera' in vigore alta data di ricezione della seconda delle due notifiche can cui le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive iegislazioni per l'entrata. in vigore dell'Accordo.
Art. 20
Articolo 20
Il presente Accordo avra' durata illimitata.
Esso potra' essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche, in qualsiasi momento prescelto da ciascuna delle parti Contraenti.
Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmai in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che
entrambo le Parti decidano divetsamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Roma il 6 dicembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PARAGUAY
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente Accordo avra' durata illimitata.
Esso potra' essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche, in qualsiasi momento prescelto da ciascuna delle parti Contraenti.
Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non incidera' sull'esecuzione dei programmai in corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che
entrambo le Parti decidano divetsamente.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Roma il 6 dicembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PARAGUAY
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli