Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea ((...)).
2. Il mandato d'arresto europeo e' una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
((
3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.
))
((
3-bis. Il mandato di arresto e' eseguito dalle autorita' competenti con la massima urgenza.
3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.
))
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.
4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e liberta' fondamentali.
4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro" devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia.
((
4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e piu' efficace realizzazione delle finalita' della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate.
4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.
))
Art. 2.
(( (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). ))
((
1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.
))
Art. 3.
(Applicazione della riserva parlamentare).
1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
((3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e' vincolante per il Governo))
Art. 4.
(Autorita' centrale).
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorita' centrale per assistere le autorita' giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorita' giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorita' giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalita' previsti da accordi internazionali puo' essere consentita in condizioni di reciprocita' la corrispondenza diretta tra autorita' giudiziarie. In tal caso l'autorita' giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Art. 5.
(Garanzia giurisdizionale).
1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e' ricevuto dall'autorita' giudiziaria.
3. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di piu' persone e non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto.
Art. 6.
Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:
a) identita' e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita' giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi e' una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
((
1-bis. Quando e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresi' contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'interessato e' stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;
b) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
c) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;
d) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sara' espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonche', anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilita' di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potra' richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.
))
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, ((o l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis,)) l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16.
Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 ((, 18-bis, 18-ter)) e 19.
Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 ((, 18-bis, 18-ter)) e 19.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
7. Il mandato d'arresto europeo dovra' pervenire tradotto in lingua italiana.
Art. 7.
(Casi di doppia punibilita).
1. L'Italia ((da')) esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale ((, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato)).
((
2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non e' necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.
))
3.
((Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e')) punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima ((...)) inferiore a dodici mesi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((Il mandato di arresto europeo non e' comunque eseguito se il fatto e')) punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della durata massima ((...)) inferiore a dodici mesi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.
Art. 8.
(Consegna obbligatoria).
((
1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e' eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale pari o superiore a tre anni.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
Art. 9.
(Ricezione del mandato d'arresto.
Misure cautelari).
1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorita' competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello da' immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalita' nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto ((e' stato trasmesso)) direttamente dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta' relative alla ricezione o alla autenticita' dei documenti trasmessi dall'autorita' giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullita', all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
((
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonche' le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
))
5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresi' la persona della quale e' richiesta la consegna che ha facolta' di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta' dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello da' immediato avviso all'autorita' competente dello stesso.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
Art. 10.
(Inizio del procedimento).
1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonche' della facolta' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della liberta' personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa e' stata disposta. ((La persona richiesta in consegna e' altresi' informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.))
2. Della data fissata per il compimento delle attivita' di cui al comma 1 e' dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 e' data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorita' consolare.
((
4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, al termine delle attivita' previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di arresto europeo e contestualmente fissa l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di quindici giorni dall'esecuzione della misura, con decreto del quale da' immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e' comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
))
((
4-bis. Nei casi in cui la corte di appello non applica alla persona richiesta alcuna misura cautelare, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, all'esito della deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, fissa con decreto l'udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il decreto e' comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
))
Art. 11.
(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).
1. Nel caso in cui l'autorita' competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento e' stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto ((...)).
Art. 12.
Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).
1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della possibilita' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.
((
1-bis. Si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo.
))
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita', degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
Art. 13.
(Convalida).
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia ((e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1)). Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente della corte di appello puo' delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta' ((e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis)). Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 ((e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura)).
3.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). La segnalazione ((della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente)) equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). La segnalazione ((della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente)) equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
Art. 14.
(Consenso alla consegna).
((
1. Quando sente la persona della quale e' stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e della rinuncia prestata e' dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalita' con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facolta'. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l'udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale da' immediata lettura alla persona della quale e' richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto e' comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore.
2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello fissata ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalita' descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale e' richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1, salvo che la persona le abbia gia' ricevute.
))
3. Il consenso e' irrevocabile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza ((...)) alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna. ((Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile adottare la decisione nel termine di cui al comma 1, il predetto termine puo' essere prorogato, con decreto del presidente della corte di appello, sino a tre giorni.))
((
5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, da' immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento.
L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando e' stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorita' dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione e' il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.
L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando e' stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorita' dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione e' il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.
))
Art. 15.
(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).
1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente ((...)), autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio e' effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorita' richiedente in conformita' alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale.
Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
((
2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello puo' delegare l'interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente.
))
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessita' che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
Art. 16.
(Informazioni e accertamenti integrativi).
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione ((...)) le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, ((richiede con urgenza)) allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, ((tenendo conto della necessita' di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo' disporre altresi' ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario ((, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.))
Art. 17.
(Decisione sulla richiesta di esecuzione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonche', se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa ((nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((
2-bis. Quando, per la necessita' di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non e' possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso puo' essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.
))
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' ((o di un privilegio riconosciuti)) dall'ordinamento italiano, ((la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e)) il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e' stata informata del fatto che l'immunita' ((o il privilegio non operano piu')). Se la decisione sulla esclusione dell'immunita' compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare ((immediatamente)) la richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata ((...)).
5. Quando la decisione e' contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza e' data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
((
7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, e' immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione e altresi', quando non e' stato presentato ricorso e la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
))
Art. 18.
(( (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna).))
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 24 giugno 2010, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2010, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno".
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 24 giugno 2010, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2010, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno".
Art. 18-bis.
(Motivi di rifiuto facoltativo della consegna).
1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
b) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata e' in corso un procedimento penale.
2. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la corte di appello puo' rifiutare ((la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano)), sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. (10)
((2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalita' della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e' nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione))
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 28 luglio 2023, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;"
[...] "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia".
La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 28 luglio 2023, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;"
[...] "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia".
Art. 18-ter.
(( (Decisioni pronunciate in assenza).))
((
1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, la corte di appello puo' altresi' rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16.
2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale e' domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, puo' chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorita' emittente.
))
Art. 19.
(( (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). ))
((
1. Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.
2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis))
Art. 20.
(Concorso di richieste di consegna).
1. Quando due o piu' Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravita' dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della liberta' personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello puo' disporre ogni necessario accertamento nonche' richiedere una consulenza all'Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravita' dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10))
Art. 22.
(Ricorso per cassazione).
((
1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.
2. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1.
))
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro ((dieci)) giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno ((tre)) giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il ((secondo)) giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia ((, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia)).
((
5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.
))
((
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta'.
))
Art. 22-bis.
(( (Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari). ))
((
1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinche' ne sia data comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso e' stato espresso.
2. Se, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne da' urgente comunicazione all'Eurojust.
3. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale e' richiesta la consegna e' ancora assolutamente necessaria per garantire l'esigenza di cui all'articolo 9, comma 4, e se la sua durata e' proporzionata rispetto all'entita' della pena oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna.
4. Quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protrae ingiustificatamente oltre la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenne, la misura di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
))
Art. 23.
(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione ((al piu' presto e, comunque,)) entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui e' data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza ((definitiva)) di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorita' dello Stato membro di emissione. ((Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorita' dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.))
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, puo' con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4.((Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorita' dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorita' dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.)) In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita' della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorita' giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.
4.((Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorita' dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorita' dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.)) In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita' della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorita' giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.
Art. 24.
(Rinvio della consegna o consegna temporanea).
1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello puo' disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, puo' disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.
Art. 25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva).
1. La consegna della persona e' subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto ne' estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
2. Ove richiesta dall'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso e' richiesto da' luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non e' applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita' di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialita' ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' :
«Art. 711 (Riestradizione). - 1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.».
Art. 26.
(Principio di specialita').
1. La consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale;
d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita' con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e' richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. ((La corte puo' rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.))
Art. 27.
(Transito).
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia puo' rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita' e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato e' cittadino italiano o ((cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni)) e il transito e' richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o ((un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni)), il Ministro della giustizia puo' subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
Art. 27-bis.
(( (Modalita' di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari).))
((
1. Nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia e' autorizzata la trasmissione con modalita' telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
2. La trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
4. Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari e' consentita anche tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
))
CAPO II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
Art. 28.
(Competenza).
1. Il mandato d'arresto europeo e' emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
2. Il mandato d'arresto europeo e' trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorita' competente. Della emissione del mandato e' data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo degli , e :
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
3. Quando vi stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio.».
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le modalita' previste dall'art. 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con , e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli , e , e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con , e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza nonche' la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con , l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con , e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all' , e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall' , e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».
«Art. 658 (Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'art. 659, comma 2.».
Art. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).
1. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato e' residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non e' conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita' o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorita' giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunita'.
Nota all' , reca: (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relatiyo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma dela citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990) ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1993, n. 232, supplemento ordinario.
Art. 30.
(( (Contenuto del mandato d'arresto europeo).))
((
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
2. Nel caso previsto dall'articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e' stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all'autorita' dello Stato di esecuzione.))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69".
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "l'allegato I al presente decreto sostituisce il modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69".
Art. 31.
(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).
1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e' stato emesso e' stato revocato o annullato ovvero e' divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne da' immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
Art. 31-bis.
(( (Divieto di consegna o di estradizione successiva).))
((
1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo' essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ne' estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione.
2. Il divieto di cui al comma 1 non e' applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f).
))
Art. 32.
(Principio di specialita').
1. La consegna della persona ricercata e' soggetta ai limiti del principio di specialita', con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.
Art. 33.
(Computabilita' della custodia cautelare all'estero).
1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.
CAPO III
MISURE REALI
Art. 34.
(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).
1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorita' giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
Art. 35.
(Sequestro e consegna di beni).
1. Su richiesta dell'autorita' giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello puo' disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilita' del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorita' giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
4. La consegna delle cose sequestrate all'autorita' giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalita' e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.
5. Quando la consegna e' richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la consegna e' richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorita' giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non puo' essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo degli , , , , , e :
«Art. 253 (Oggetto e formalita' del sequestro). - 1.
L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.».
«Art. 254 (Sequestro di corrispondenza). - 1. Negli uffici postali o telegrafici e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.».
«Art. 255 (Sequestro presso banche). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.».
«Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti). - 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'art. 204.».
«Art. 258 (Copie dei documenti sequestrati). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi e' mantenuto, puo' autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorita' giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorita' giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.».
«Art. 259 (Custodia delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando cio' non e' possibile o non e' opportuno, l'autorita' giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.
2. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode puo' essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.».
«Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'art. 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.».
- Per il testo dall' vedi note all'art. 9.
Art. 36.
(Concorso di sequestri).
1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro costituiscano gia' oggetto di sequestro disposto dall'autorita' giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna puo' essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 e' subordinata la consegna quando si tratta di beni gia' oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.
Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo degli e :
«Art. 670 (Sequestro giudiziario). - Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.».
«Art. 671 (Sequestro conservativo). - Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.».
CAPO IV
SPESE
Art. 37.
(Spese).
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38.
(Obblighi internazionali).
1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialita' cessa di operare.
Art. 39.
(Norme applicabili).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Nota all' , reca: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n. 281.
Art. 40.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, ((...)), restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli