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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: - Il , e' stato pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge del Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
All'articolo 2:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifica all' articolo 157 del codice di procedura penale »;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 e' soppresso.