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Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.