Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315.
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003».
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315.
All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2003».
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».