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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

Art. 7

Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od al suo Ente sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.