Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validita' delle certificazioni rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, recante proroga del termine di validita' delle certificazioni rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 2004
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L' articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Validita' attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 , e successive modificazioni, rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 , e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006".
Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente:
"Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L' articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Validita' attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 , e successive modificazioni, rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 , e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006".
Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente:
"Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".