Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione):
«Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalita' di cui all' .».
Art. 2.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 2004
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli --------