Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
Art. 12
Articolo 12 - Accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in seno al sistema multilaterale
12.1 Le Parti contraenti convengono che l'accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, quale definito all'Articolo 11, si effettua conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
12.2 Le Parti contraenti convengono di prendere misure giuridiche o altre misure appropriate necessarie per la concessione di tale accesso alle altre Parti contraenti grazie al sistema multilaterale.
A tal fine questo accesso e' altresi' concesso alle persone fisiche e giuridiche che dipendono dalla giurisdizione di qualsiasi Parte
contraente, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 12.4
Questo accesso e' concesso conformemente alle condizioni di seguito enunciate:
a) l'accesso e' concesso quando ha per unico fine la conservazione e l'utilizzazione ai fini della ricerca, la selezione e la formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici, ne' ad altri usi industriali non alimentari e non foraggieri . Nel caso di piante coltivate per usi multipli (alimentari e non alimentari) la loro inclusione nel sistema multilaterale e l'applicabilita' del regime di accesso facilitato dipende dalla loro rilevanza per la sicurezza alimentare;
b) L'accesso e' concesso sollecitamente, senza che occorra seguire individualmente le entrate, e gratuitamente; se tuttavia e' richiesto un pagamento per le spese, quest'ultimo non deve superare i costi minimi impegnati;
c) tutti i dati di passaporto disponibili e, fatta salva la legislazione in vigore, ogni altra informazione descrittiva associata, disponibile e non riservata, sono messi a disposizione con le risorse fitogenetiche fornite per l'alimentazione e l'agricoltura.
d) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprieta' intellettuale o altro diritto limitante l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura o alle loro parti o componenti genetiche, sotto la forma ammessa del sistema multilaterale;
e) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di elaborazione, compreso il materiale in corso di messa a punto ad opera degli agricoltori, rimane a discrezione degli ottenenti, durante il periodo della loro messa a punto;
f) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura tutelate da diritti della proprieta' intellettuale e da altri diritti di proprieta' e' concesso in conformita' agli accordi internazionali ed alle leggi nazionali pertinenti;
g) i beneficiari delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per le quali l'accesso e' consentito nel quadro del sistema multilaterale e che sono conservate, le tengono a disposizione del sistema multilaterale, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato;
h) fatte salve le altre disposizioni del presente Articolo, le Parti contraenti convengono che l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in situ, e' concessa in conformita' alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformita' alle norme che possono essere stabilite dall'Organo direttivo.
12.4 A tal fine, l'accesso facilitato, in conformita' agli Articoli 12.2 e 12.3 di cui sopra, e' concesso conformemente ad un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) adottato dall'Organo direttivo e che riprende le norme dell'Articolo 12.3a, d e g, nonche' le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi enunciati all'articolo 13.2 d ii) e le altre disposizioni pertinenti di questo Trattato, nonche' la disposizione indicante che il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione o l'agricoltura deve richiedere che le condizioni dell'ATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ad un'altra persona o entita', nonche' ad ogni altro ulteriore trasferimento di tali risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
12.5 Le Parti contraenti vigilano affinche' sia possibile fare ricorso, in conformita' alle disposizioni giurisdizionali applicabili, nel loro sistema giuridico, in caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, riconoscendo che gli obblighi derivanti da questi contratti ATM incombono esclusivamente ai beneficiari degli stessi.
12.6 In situazioni di emergenza dovute a calamita' naturali, le Parti contraenti convengono di concedere un accesso agevolato alle risorse fitogenetiche appropriate per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli, in cooperazione con i coordinatori dei soccorsi.
12.1 Le Parti contraenti convengono che l'accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, quale definito all'Articolo 11, si effettua conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
12.2 Le Parti contraenti convengono di prendere misure giuridiche o altre misure appropriate necessarie per la concessione di tale accesso alle altre Parti contraenti grazie al sistema multilaterale.
A tal fine questo accesso e' altresi' concesso alle persone fisiche e giuridiche che dipendono dalla giurisdizione di qualsiasi Parte
contraente, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 12.4
Questo accesso e' concesso conformemente alle condizioni di seguito enunciate:
a) l'accesso e' concesso quando ha per unico fine la conservazione e l'utilizzazione ai fini della ricerca, la selezione e la formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici, ne' ad altri usi industriali non alimentari e non foraggieri . Nel caso di piante coltivate per usi multipli (alimentari e non alimentari) la loro inclusione nel sistema multilaterale e l'applicabilita' del regime di accesso facilitato dipende dalla loro rilevanza per la sicurezza alimentare;
b) L'accesso e' concesso sollecitamente, senza che occorra seguire individualmente le entrate, e gratuitamente; se tuttavia e' richiesto un pagamento per le spese, quest'ultimo non deve superare i costi minimi impegnati;
c) tutti i dati di passaporto disponibili e, fatta salva la legislazione in vigore, ogni altra informazione descrittiva associata, disponibile e non riservata, sono messi a disposizione con le risorse fitogenetiche fornite per l'alimentazione e l'agricoltura.
d) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprieta' intellettuale o altro diritto limitante l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura o alle loro parti o componenti genetiche, sotto la forma ammessa del sistema multilaterale;
e) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di elaborazione, compreso il materiale in corso di messa a punto ad opera degli agricoltori, rimane a discrezione degli ottenenti, durante il periodo della loro messa a punto;
f) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura tutelate da diritti della proprieta' intellettuale e da altri diritti di proprieta' e' concesso in conformita' agli accordi internazionali ed alle leggi nazionali pertinenti;
g) i beneficiari delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per le quali l'accesso e' consentito nel quadro del sistema multilaterale e che sono conservate, le tengono a disposizione del sistema multilaterale, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato;
h) fatte salve le altre disposizioni del presente Articolo, le Parti contraenti convengono che l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in situ, e' concessa in conformita' alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformita' alle norme che possono essere stabilite dall'Organo direttivo.
12.4 A tal fine, l'accesso facilitato, in conformita' agli Articoli 12.2 e 12.3 di cui sopra, e' concesso conformemente ad un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) adottato dall'Organo direttivo e che riprende le norme dell'Articolo 12.3a, d e g, nonche' le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi enunciati all'articolo 13.2 d ii) e le altre disposizioni pertinenti di questo Trattato, nonche' la disposizione indicante che il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione o l'agricoltura deve richiedere che le condizioni dell'ATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ad un'altra persona o entita', nonche' ad ogni altro ulteriore trasferimento di tali risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
12.5 Le Parti contraenti vigilano affinche' sia possibile fare ricorso, in conformita' alle disposizioni giurisdizionali applicabili, nel loro sistema giuridico, in caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, riconoscendo che gli obblighi derivanti da questi contratti ATM incombono esclusivamente ai beneficiari degli stessi.
12.6 In situazioni di emergenza dovute a calamita' naturali, le Parti contraenti convengono di concedere un accesso agevolato alle risorse fitogenetiche appropriate per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli, in cooperazione con i coordinatori dei soccorsi.