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Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio.

Art. 3.

(Incompatibilita).
1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:
a) membro della Commissione delle Comunita' europee;
b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunita' europee o del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee;
c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
d) membro della Corte dei conti delle Comunita' europee;
e) mediatore delle Comunita' europee;
f) membro del Comitato economico e sociale della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica;
g) membro del Comitato delle Regioni;
h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtu' o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunita' o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
l) funzionario o agente, in attivita' di servizio, delle istituzioni delle Comunita' europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea".
2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo e' incompatibile:
a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro".
3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,".
Nota all'art. 3: - Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato nelle note all'art. 2.