N NORME. red.it

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2004
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315

All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,".

All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: "professionisti" sono inserite le seguenti: "ed esperti,";
al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione," sono sostituite dalle seguenti: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,".

All'articolo 4:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. All' articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1"".