Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.
Art. 7
Articolo 7
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.