N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII
1. Obiettivo delle parti e' di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art.
II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse e' definita in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in considerazione, tra l'altro:
a) la configurazione definitiva e le caratteristiche dei sistema duale nel momento in cui esso e' totalmente dispiegato;
b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti.
2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR.) in particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II e' concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacita' sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo).
Le regole relative a tale scambio di capacita' sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione.
3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, e' periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo VI.2.
4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare.