Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII
1. Obiettivo delle parti e' di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art.
II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse e' definita in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in considerazione, tra l'altro:
a) la configurazione definitiva e le caratteristiche dei sistema duale nel momento in cui esso e' totalmente dispiegato;
b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti.
2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR.) in particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II e' concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacita' sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo).
Le regole relative a tale scambio di capacita' sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione.
3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, e' periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo VI.2.
4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare.
1. Obiettivo delle parti e' di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art.
II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse e' definita in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in considerazione, tra l'altro:
a) la configurazione definitiva e le caratteristiche dei sistema duale nel momento in cui esso e' totalmente dispiegato;
b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti.
2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR.) in particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II e' concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacita' sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo).
Le regole relative a tale scambio di capacita' sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione.
3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, e' periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo VI.2.
4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare.