Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337.
All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
" 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 .
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990 , in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro";
al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , " sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466 , " sono soppresse le seguenti " e successive modificazioni, " e dopo le parole: " legge 3 giugno 1981, n. 308 , " sono soppresse le seguenti: " e successive modificazioni, ".
All'articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno. 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337.
All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
" 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998 .
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990 , in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro";
al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , " sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466 , " sono soppresse le seguenti " e successive modificazioni, " e dopo le parole: " legge 3 giugno 1981, n. 308 , " sono soppresse le seguenti: " e successive modificazioni, ".
All'articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno. 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".