Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 272.
All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205 , non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004».
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 272.
All'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205 , non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004».