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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

Art. 7

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.