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Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

Art. 21

Articolo 21

1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da una persona o da un bene di una delle Parti fuori dal servizio, l'obbligo dell'indennizzo incombe sull'autore del danno.
2. Le Parti possono decidere che EUROFOR si faccia carico del risarcimento del danno.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, il Generale che comanda EUROFOR puo' esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'autore del danno.