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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.

Art. 13

Articolo 13
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente Articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni realizzati da una persona fisica che e' residente dell'altro Stato contraente ed e' stata residente del primo Stato contraente per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei dieci anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.