Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165
((. . .))
All'articolo 2, al comma 1, alinea, dopo le parole: "con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri," sono inserite le seguenti: "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".
All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: " comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "e comma 5,".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "enti e organismi" sono inserite le seguenti: "di diritto privato o pubblico"; e le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" sono sostituite dalle seguenti: " contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente";
e' aggiunto, in fine il seguente comma:
"3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari" .
((. . .))
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165
((. . .))
All'articolo 2, al comma 1, alinea, dopo le parole: "con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri," sono inserite le seguenti: "da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".
All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: " comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "e comma 5,".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "enti e organismi" sono inserite le seguenti: "di diritto privato o pubblico"; e le parole: "contratti di collaborazione coordinata e continuativa" sono sostituite dalle seguenti: " contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente";
e' aggiunto, in fine il seguente comma:
"3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari" .
((. . .))