Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.
Art. 2
ARTICOLO 2
Cooperazione
Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti alla realizzazione di film coprodotti, devono essere di nazionalita' italiana o riconosciuti come tali secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti in Italia, o essere di nazionalita' belga riconosciuti come tali nella regione di lingua francese del Belgio o nella regione di Bruxelles-Capitale, o essere cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea. Sono assimilati alle nazionalita' italiana e belga i residenti nei territori da almeno cinque anni.
1°: l'apporto di ciascun produttore deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva, proporzionale all'investimento finanziario.
2°: la partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare almeno:
- un autore (regista, sceneggiatore o compositore della musica originale) o un quadro tecnico (capo operatore, capo montatore, ingegnere del suono, fonico, capo scenografo o capo costumista); questa posizione deve essere occupata da una sola persona.
- un interprete in un ruolo principale o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dall'autorita' competente, un altro attore o un altro quadro tecnico. Potra' essere ammessa eccezionalmente a seguito di accordo tra le autorita' di entrambe le Parti, e tenuto conto delle esigenze del film, la partecipazione di interpreti che non possiedono la nazionalita' di una delle due Parti vincolate da questo Accordo o la nazionalita' di un Paese membro dell'Unione Europea.
Cooperazione
Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti alla realizzazione di film coprodotti, devono essere di nazionalita' italiana o riconosciuti come tali secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti in Italia, o essere di nazionalita' belga riconosciuti come tali nella regione di lingua francese del Belgio o nella regione di Bruxelles-Capitale, o essere cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea. Sono assimilati alle nazionalita' italiana e belga i residenti nei territori da almeno cinque anni.
1°: l'apporto di ciascun produttore deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva, proporzionale all'investimento finanziario.
2°: la partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare almeno:
- un autore (regista, sceneggiatore o compositore della musica originale) o un quadro tecnico (capo operatore, capo montatore, ingegnere del suono, fonico, capo scenografo o capo costumista); questa posizione deve essere occupata da una sola persona.
- un interprete in un ruolo principale o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dall'autorita' competente, un altro attore o un altro quadro tecnico. Potra' essere ammessa eccezionalmente a seguito di accordo tra le autorita' di entrambe le Parti, e tenuto conto delle esigenze del film, la partecipazione di interpreti che non possiedono la nazionalita' di una delle due Parti vincolate da questo Accordo o la nazionalita' di un Paese membro dell'Unione Europea.