Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.
Art. 13
Articolo 13.
Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturati, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore arrtistico.
Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturati, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore arrtistico.