Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.
Art. 7
Articolo 7
1. L'Ospedale puo', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992:
a) Stipulare convenzioni con le Universita' per mettere a disposizione la struttura per lo svolgimento della attivita' formativa di corsi di diploma universitario per gli operatori sanitari, nonche' per la formazione specialistica nell'ambito ed in conformita' dei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del sopra menzionato Decreto Legislativo.
Le strutture presso cui viene svolta l'attivita' formativa devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accertati dal Ministero della Sanita';
b) Provvedere all'aggiornamento professionale di operatori professionali (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonche' partecipare a studi, ricerche ed attivita' scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale.
All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della Sanita' d'intesa con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
c) Contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonche' da leggi e disposizioni vigenti.
1. L'Ospedale puo', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992:
a) Stipulare convenzioni con le Universita' per mettere a disposizione la struttura per lo svolgimento della attivita' formativa di corsi di diploma universitario per gli operatori sanitari, nonche' per la formazione specialistica nell'ambito ed in conformita' dei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del sopra menzionato Decreto Legislativo.
Le strutture presso cui viene svolta l'attivita' formativa devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accertati dal Ministero della Sanita';
b) Provvedere all'aggiornamento professionale di operatori professionali (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonche' partecipare a studi, ricerche ed attivita' scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale.
All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della Sanita' d'intesa con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
c) Contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonche' da leggi e disposizioni vigenti.