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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

Allegato 1

ALLEGATO 1

Proprieta' intellettuale
Ai sensi dell'Articolo 7 dei presente Accordo.
Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale croata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.
Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprieta' intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprieta', derivanti dalle attivita' condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.
Le Parti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varieta' vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.