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"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998"

Art. 2

Articolo 2
Oggetto

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne il Mozambico:
1) la contribuzione industriale;
2) l'imposta sul reddito da lavoro;
3) l'imposta complementare

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta mozambicana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ciascun anno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.