"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998"
Art. 2
Articolo 2
Oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
b) per quanto concerne il Mozambico:
1) la contribuzione industriale;
2) l'imposta sul reddito da lavoro;
3) l'imposta complementare
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta mozambicana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ciascun anno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Oggetto
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
b) per quanto concerne il Mozambico:
1) la contribuzione industriale;
2) l'imposta sul reddito da lavoro;
3) l'imposta complementare
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta mozambicana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della presente Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ciascun anno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.