Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13
All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: "pari al ".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"ART. 2. - (Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ). - 1.
All' articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 , anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale" ".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"ART. 3. - (Norme per la concessione di borse di studio di cui all articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ). - 1.
All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario" ".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ".
AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13
All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: "pari al ".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"ART. 2. - (Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ). - 1.
All' articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 , anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale" ".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"ART. 3. - (Norme per la concessione di borse di studio di cui all articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 ). - 1.
All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407 , le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario" ".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalita' di cui al presente decreto la spesa prevista e' valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 ".