N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6

Le Parti si impegnano ad assicurare la tutela dell'informazione ricevuta nel corso della collaborazione in conformita' alla propria legislazione e conformemente alle misure di sicurezza prescritte dal Paese originante.
L'informazione ricevuta nel corso della collaborazione non puo' essere usata in danno agli interessi delle Parti.
La trasmissione dell'informazione a terzi e' permessa solo con il consenso scritto delle due Parti.
Il trasferimento a Paesi terzi delle informazioni, dei documenti, dei dati tecnici e dei materiali per la Difesa, classificati e non classificati, presentati in conformita' al presente Accordo, saranno oggetto di preliminare approvazione per iscritto dai Governi, enti e societa' che li hanno messi a disposizione, se non e' prevista un'altra modalita' in singoli Accordi tra le Parti.
La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:










Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sono usate esclusivamente agli scopi per i quali sono stati messi a disposizione ed in conformita' agli obiettivi del presente Accordo.
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BULGARIA
SEGRETO DI PARTICOLARE IMPORTANZA
RISERVATISSIMO RIGOROSAMENTE SEGRETO
RISERVATO SEGRETO
PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO PER USI DI SERVIZIO