Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.
Accordo- art. 6
ARTICOLO 6
Le Parti si impegnano ad assicurare la tutela dell'informazione ricevuta nel corso della collaborazione in conformita' alla propria legislazione e conformemente alle misure di sicurezza prescritte dal Paese originante.
L'informazione ricevuta nel corso della collaborazione non puo' essere usata in danno agli interessi delle Parti.
La trasmissione dell'informazione a terzi e' permessa solo con il consenso scritto delle due Parti.
Il trasferimento a Paesi terzi delle informazioni, dei documenti, dei dati tecnici e dei materiali per la Difesa, classificati e non classificati, presentati in conformita' al presente Accordo, saranno oggetto di preliminare approvazione per iscritto dai Governi, enti e societa' che li hanno messi a disposizione, se non e' prevista un'altra modalita' in singoli Accordi tra le Parti.
La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:
Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sono usate esclusivamente agli scopi per i quali sono stati messi a disposizione ed in conformita' agli obiettivi del presente Accordo.
Le Parti si impegnano ad assicurare la tutela dell'informazione ricevuta nel corso della collaborazione in conformita' alla propria legislazione e conformemente alle misure di sicurezza prescritte dal Paese originante.
L'informazione ricevuta nel corso della collaborazione non puo' essere usata in danno agli interessi delle Parti.
La trasmissione dell'informazione a terzi e' permessa solo con il consenso scritto delle due Parti.
Il trasferimento a Paesi terzi delle informazioni, dei documenti, dei dati tecnici e dei materiali per la Difesa, classificati e non classificati, presentati in conformita' al presente Accordo, saranno oggetto di preliminare approvazione per iscritto dai Governi, enti e societa' che li hanno messi a disposizione, se non e' prevista un'altra modalita' in singoli Accordi tra le Parti.
La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti e' la seguente:
Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sono usate esclusivamente agli scopi per i quali sono stati messi a disposizione ed in conformita' agli obiettivi del presente Accordo.
| REPUBBLICA ITALIANA | REPUBBLICA DI BULGARIA |
| SEGRETO | DI PARTICOLARE IMPORTANZA |
| RISERVATISSIMO | RIGOROSAMENTE SEGRETO |
| RISERVATO | SEGRETO |
| PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO | PER USI DI SERVIZIO |