Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
Art. 12
Articolo 12
1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.
2 Tali funzioni sono le seguenti:
a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ;
d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.
1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.
2 Tali funzioni sono le seguenti:
a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ;
d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.