Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.
Art. 4
ARTICOLO 4
a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette, da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. c.
La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:
SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO
d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.
e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
f. Le visite di cittadini di una delle due Parti ad Agenzie e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali, 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare.
Le richieste dovranno contenere i dati di identita' completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonche' l'oggetto e lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso alle informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stato favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.
a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette, da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. c.
La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:
SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO
d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.
e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
f. Le visite di cittadini di una delle due Parti ad Agenzie e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali, 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare.
Le richieste dovranno contenere i dati di identita' completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonche' l'oggetto e lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso alle informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stato favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.