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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra.

Art. 1.


1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))