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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche', limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1º e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica"; al secondo periodo, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma";

al comma 2, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni";

al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del credito d'imposta".