Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Art. 13
ARTICOLO 13
Applicazione dell'Accordo
Il presente Accordo si applichera' a tutti gli investimenti esistenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Applicazione dell'Accordo
Il presente Accordo si applichera' a tutti gli investimenti esistenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sul territorio dell'altra Parte Contraente.