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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 13

ARTICOLO 13
Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo si applichera' a tutti gli investimenti esistenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sul territorio dell'altra Parte Contraente.