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Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e' stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.
(1)(2) (3) ((4))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 maggio 2011, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012".

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 420) che "Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 420) che "Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 , e di 1 milione di euro per l'anno 2019".

AGGIORNAMENTO (4)


La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura di 1.417.716 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli