Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
Art. 24.
(Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".
Note all'art. 24:
- Il testo vigente dell' recante utilizzo delle disponibilita' finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del , convertito, con modificazioni, dalla , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"1. Gli interventi strutturali previsti dall' , convertito, con modificazioni, dalla , gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti piu' significativi della citta' di Palermo gia' deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, nonche' previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati entro il 30 giugno 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.