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Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno ((9 del mese di settembre)) presso il Monumento al marinaio d'Italia nella citta' di Brindisi.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino: Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli