Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.
Art. 1
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito denominati "Parti
Contraenti"
desiderando intensificare la cooperazione economica per il mutuo vantaggio di entrambi gli Stati;
intendendo utilizzare le proprie risorse economiche e le potenziali risorse nel campo degli investimenti, cosi' come creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e
riconoscendo la necessita' di promuovere e proteggere gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo, il significato dei termini utilizzati e' il seguente:
1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti;
b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a societa', come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti;
c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente [valore] economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti ed ogni incremento, del valore dell'investimento originario;
d) tutti i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale;
e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali;
f) diritti economici, nonche' licenze, concessioni o franchige conferite con legge.
2. il termine "investitore" si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo:
a) "persone fisiche", le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi e regolamenti;
b) "persone giuridiche" di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attivita' nel territorio di quella Parte Contraente.
3. Per "redditi" si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.
4. Il termine "territorio":
a) per la Repubblica Italiana indica, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali essa esercita la sovranita' e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale;
b) per la Repubblica Islamica dell'Iran significa aree sotto la sovranita' o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell'Iran, incluse le aree marittime.
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN
SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, qui di seguito denominati "Parti
Contraenti"
desiderando intensificare la cooperazione economica per il mutuo vantaggio di entrambi gli Stati;
intendendo utilizzare le proprie risorse economiche e le potenziali risorse nel campo degli investimenti, cosi' come creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e
riconoscendo la necessita' di promuovere e proteggere gli investimenti degli operatori di ogni Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo, il significato dei termini utilizzati e' il seguente:
1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto correlato, come: affitti, ipoteche, diritti di pegno e usufrutti;
b) titoli azionari ed ogni altra forma di partecipazione a societa', come titoli, obbligazioni, quote di partecipazione e crediti;
c) liquidi e/o crediti finanziari o qualsiasi altra prestazione avente [valore] economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti ed ogni incremento, del valore dell'investimento originario;
d) tutti i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale;
e) diritti di prospezione, estrazione e/o sfruttamento di risorse naturali;
f) diritti economici, nonche' licenze, concessioni o franchige conferite con legge.
2. il termine "investitore" si riferisce alle seguenti persone che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel quadro del presente Accordo:
a) "persone fisiche", le quali, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, abbiano per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi e regolamenti;
b) "persone giuridiche" di ciascuna Parte Contraente, stabilite sotto la legge di una di esse e che abbiano la propria sede o che abbiano localizzato la propria reale attivita' nel territorio di quella Parte Contraente.
3. Per "redditi" si intendono le somme legalmente ricavate da un investimento, ivi compresi i profitti da esso derivati, plusvalenze, interessi, dividendi, royalties e compensi.
4. Il termine "territorio":
a) per la Repubblica Italiana indica, oltre alle zone ricomprese nei confini terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali essa esercita la sovranita' e diritti sovrani e giurisdizionali in base al diritto internazionale;
b) per la Repubblica Islamica dell'Iran significa aree sotto la sovranita' o la giurisdizione della Repubblica Islamica dell'Iran, incluse le aree marittime.