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Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1 ottobre 1999 a Vienna.