Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto ad Hong Kong il 18 dicembre 1999.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------------
Accordo
ACCORDO
Parte di provvedimento in formato grafico
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